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1° QUESITO: ELIMINAZIONE DEI CAPILISTA BLOCCATI E DELLE CANDIDATURE PLURIME.
Volete voi che siano abrogati:
la legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: “i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione” e alle parole: “salvo i capolista nel limite di dieci collegi”; articolo 1, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “tra quelli che non sono capolista”;
articolo 1, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole: “dapprima, i capolista nei collegi, quindi”; nonché il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 4, comma 2, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e il nominativo del candidato capolista”;
articolo 18-bis, comma 3, come modificato dall’articolo 2, comma 10, lettera c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “da un candidato capolista e”, nonché alle parole: “A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all’unità più prossima”;
articolo 19, comma 1, come sostituito dall’articolo 2, comma 11, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali”;
articolo 22, primo comma, numero 3), come modificato dall’articolo 2, comma 14, lettera a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e al quarto”;
articolo 31, comma 2, come sostituito dall’articolo 2, comma 17, lettera b), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale”;
articolo 59-bis, comma 1, inserito dall’articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”: “1. Se l’elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa”;
articolo 59-bis, comma 5, inserito dall’articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”: “5. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo”;
articolo 84, comma 1, come modificato dall’articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati” limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”;
articolo 84, comma 2, primo periodo, come modificato dall’articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”;
articolo 84, comma 2, primo periodo, come modificato dall’articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”?
2° QUESITO:ELIMINAZIONE DELLA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA, CAPILISTA BLOCCATI E CANDIDATURE PLURIME.
Volete che sia abrogata la legge 6 maggio 2015, n. 52 recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati»?
3° QUESITO: RICONVERSIONE ECOLOGICA DELL’ECONOMIA: ELIMINAZIONE DELLE TRIVELLAZIONI IN MARE.
Volete voi che sia abrogato l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”, e alle seguenti parole: “alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”?
4° QUESITO:RICONVERSIONE ECOLOGICA DELL’ECONOMIA: ELIMINAZIONE DEL CARATTERE STRATEGICO DELLE TRIVELLAZIONI.
Volete voi che sia abrogato l’articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parti:
comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese”; “rivestono carattere di interesse strategico e”; “, urgenti e indifferibili”; “, indifferibilità ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
comma 1 bis, come modificato dall’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alle parole: “sulla terraferma”; nonché alle parole: “In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell’adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”;
comma 5, limitatamente alle parole: “prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca”; nonché alle parole: “, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile,”;
comma 6, lett. b), limitatamente alle parole: “, per le attività da svolgere in terraferma”?
5° QUESITO: RICONVERSIONE ECOLOGICA DELL’ECONOMIA: DALLE GRANDI ALLE PICCOLE OPERE.
Volete voi che siano abrogati la legge 21 dicembre 2001, n. 443, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, nonché gli articoli 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”?
6° QUESITO: TUTELA DEL LAVORATORE: ESCLUSIONE DEL DEMANSIONAMENTO.
Volete voi che sia abrogato:
l’articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, limitatamente alle parole: “in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche”,nonché alle parole: “previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera”;
nonché l’articolo 2103 del codice civile, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, relativamente alle seguenti parti:
comma 2: “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”;
comma 3: “Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni”;
comma 4: “Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi”;
comma 5: “Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”;
comma 6: “Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”;
comma 9, limitatamente alle seguenti parole: “Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma,”?
7° QUESITO: TUTELA DEL LAVORATORE DAI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI.
Volete voi che sia abrogato:
l’articolo 1, comma 7, lettera c) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, che dispone: “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento”;
nonché il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?
8° QUESITO: TUTELA DELLA DOCENZA E DELL’APPRENDIMENTO: ELIMINAZIONE DEL POTERE DI CHIAMATA DEL PRESIDE-MANAGER.
Volete voi che sia abrogato l’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente alle seguenti parti:
comma 18: “18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83”;
comma 73: “73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.”;
comma 79: “79. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.”;
comma 80: “80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.”;
comma 81: “81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.”;
comma 82: “82. L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.”;
comma 108, limitatamente alle parole: “ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale”;
comma 109, lettera a), limitatamente alle parole: “, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso”;
comma 109, lettera c), limitatamente alle parole: “, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti”?
Dal Corriere del Mezzogiorno:
«Perché ho pagato i braccianti
truffati da un’altra ditta»
Il presidente dell’Op Mediterraneo Marco Nicastro non fa sconti
«Chiederemo pure i danni» -
di Antonella Caruso
«Ho fatto un gesto semplice, qualcuno mi ha detto che abbiamo fatto una cosa folle. Io dico semplicemente che quei 14 lavoratori immigrati dovevano essere pagati. Se può servire per aprire una breccia ben venga. Però sia chiaro: non è possibile parlare della Puglia, della Capitanata ogni estate solo in termini di sfruttamento e caporalato. Noi qui produciamo Made in Italy. Al nord vendono acqua per oro ma le assicuro che i problemi ci sono anche lì. Ci sono anche nel distretto del nord del pomodoro». Marco Nicastro è il presidente della Op Mediterraneo che la scorsa settimana ha espulso una delle 150 aziende associate. Dopo aver fatto lavorare in nero alcuni immigrati nei propri campi, l’azienda non li aveva pagati. Il fatto ha suscitato l’interesse del Guardian.
Vi siete fatti carico come organizzazione di pagare quei lavoratori. Perché?
«Le nostre aziende associate hanno con noi un accordo di filiera e sottoscrivono un patto etico. All’azienda in un primo momento avevamo già mosso, come cda, contestazioni sul prodotto fornito. Poi contestualmente abbiamo scoperto che quei 14 ragazzi non erano stati pagati. E lo abbiamo espulso perché non abbiamo interesse ad avere un’azienda che non rispetta le regole. Abbiamo anche aperto un’azione legale nei confronti di questo nostro ex socio».
Se la sente di poter garantire che tutte le 149 aziende associate rispettino le regole?
«No, assolutamente non me la sento di garantire per le nostre aziende. Ma abbiamo dimostrato che se si vuole il modo per contrastare il fenomeno dello sfruttamento del caporalato e del lavoro nero c’è. Ogni organizzazione di produttori che percepisce aiuti comunitari superiori ai 300 mila euro deve produrre certificato antimafia. Allora le organizzazioni di prodotto per rilasciarlo alle proprie aziende possono chiedere il libro presenze, il fascicolo dove vengono trascritte le assunzioni, le fatture se hanno affittato le macchine raccoglitrici. Il nostro non deve essere un ruolo ispettivo che spetta ad altri organismi, ma la nostra parte la possiamo e la dobbiamo fare».
Quanta omertà c’è fra gli agricoltori? Possibile che un agricoltore non sappia cosa accada nel proprio terreno?
«Certo che c’è omertà. Un sistema anormale trasformato nella normalità. Però va detto con chiarezza che il 90 per cento del pomodoro nelle campagne oggi ha una raccolta meccanizzata».
Salve ragazzi..un’ evento da sballo !!!....organizzato dai “marsigliesi” nostrani Andrea e Michele, per un pomeriggio divertentissimo all’ insegna dello Sport d’ essai !!L' ingresso è libero e la cittadinanza è invitata.



"Siamo tornati indietro di cent'anni: non si possono mandar via persone da una fabbrica perché si sono presi il 'lusso' di due giorni di malattia in sei mesi". In via della Repubblica, nella sede della Cgil di Foggia, si guarda agli sconfitti del Jobs Act, i ragazzi assunti dalle agenzie interinali ai quali non è stato rinnovato il rapporto di lavoro con Fca (come anticipato da l'Immediato), il colosso delle automobili guidato da Sergio Marchionne. Non sono bastate infatti le promesse dell'ad, supportate dal premier Matteo Renzi, che aveva garantito la certezza di un contratto a tutele crescenti per i circa 1500 nuovi assunti a Melfi. "L'azienda dice che sono andati via in 70, ma noi pensiamo siano molti di più - spiega a l'Immediato Roberto D'Andrea, responsabile nazionale delle aziende dell'indotto auto della Fiom -, sui numeri c'è scarsa trasparenza. Basti pensare che ad orbitare intorno ad Fca ci sono 500 somministrati, ma per le agenzie sono 1500. Anche su questo si gioca una partita che lascia sul campo molti sconfitti".
Per questo, assieme al coordinatore nazionale Fiom per Fca, Michele De Palma, è stato messo su il sito somministratimelfi.it, "dedicato agli assunti a Melfi con contratto di somministrazione", come riportato in home page. "Molto spesso non denunciano le condizioni di lavoro, anche se non gli viene rinnovato il contratto, perché temono ripercussioni o perché sperano di essere riassunti, anche dopo qualche mese", precisa ancora D'Andrea. Il numero Whatsapp servirà proprio a questo: raccontare le proprie esperienze nell'anonimato. "Serve far capire che esiste un sistema di garanzie sul lavoro che può permettere una vita dignitosa, che non inizia e finisce tutto in Fiat - aggiunge il referente foggiano del sindacato, Ciro Di Gioia -, spesso persino le disfunzioni organizzative dell'azienda vengono scaricate come responsabilità sui dipendenti, come è accaduto nell'ultimo caso del ritardo dei fornitori che ha rallentato i ritmi di produzione.
Per questo diciamo che non c'è un clima civile lì dentro". Con l'estate di mezzo il quadro pare essersi complicato, a cominciare dalle voci per le quali i lavoratori potrebbero rientrare prima del periodo di chiusura dello stabilimento previsto dal 9 al 23 agosto. "In questi 5 mesi di campagna ci hanno contattato in 40 - continuano dalla Cgil -, a volte per segnalarci l'impossibilità di accettare lo straordinario richiesto a fine turno. Una buona parte di chi ha pagato dazio è della provincia di Foggia, perché è da qui che arriva il 25-30 per cento dei nuovi assunti, con una prevalenza del Subappennino, soprattutto tra Sant'Agata di Puglia e Deliceto. Fatti due calcoli, si può ben capire quanto sia più complicato accettare ore aggiuntive per chi viene da fuori, soprattutto se ha già programmato altri impegni".
3 Agosto 2015






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