STATUTO DEL COMUNE DI BOVINO (FG)

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Il Comune di Bovino

1. Il Comune di Bovino é un ente locale autonomo il quale ha la rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e dell’ordinamento generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, culturali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune é costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) - il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

b) - la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) - la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita e per migliorare l'affluenza turistica, anche mediante l'attività delle organizzazioni di volontariato e di un sistema integrato di sicurezza sociale;

d) – la promozione di una cultura di pace, cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

Articolo 3

Programma e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Puglia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Bovino fa parte del Subappennino Dauno Meridionale.

2. Confina con i comuni di Panni, Deliceto, Orsara, Troia, Castelluccio dei Sauri e si stende per Km q. 84.160

3. Di esso fa parte la frazione storica denominata Ponte Bovino e la frazione agricola denominata Radogna.

4. Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato nel Comune di Bovino che é il capoluogo.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

  1.  
  2. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
  3.  
  4. All’interno del territorio del Comune di Bovino non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di impianti nucleari né lo stazionamento o il transito si ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Articolo 5

Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storici, il cui uso è disciplinato da apposito regolamento per l’utilizzo delle insegne distintive del Comune.

Articolo 7

Funzioni

1. Il Comune ha il potere e la responsabilità di operare liberamente in tutti i campi che riguardino gli interessi della comunità locale. Il Comune costituisce ordinamento politico per la generalità dei fini che persegue, sia pure nei limiti dati dal suo ambito di territorio e popolazione.

2. Con riguardo agli interessi di cui non dispone, il Comune ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli istituzionali cui é attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi. Con riguardo agli interessi di cui direttamente dispone, in conformità ai principi individuati con legge generale della Repubblica, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e di amministrazione.

  1.  
  2. Il Comune é titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione Puglia. Esso esercita le proprie funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, comprese prestazioni, servizi ed opere, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo l'impostazione già fissata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
  3.  
  4. Il Comune, quale ente di governo della propria comunità, può svolgere altresì, ai sensi del primo comma, compiti ulteriori che non siano riservati ad altri enti, purché non limitino diritti o interessi dei cittadini, appaiano di interesse generale per la comunità locale e siano esercitati entro i termini della circoscrizione amministrativa.

Articolo 8

Funzioni nel settore organico dei servizi sociali

1. Il Comune concorre alla edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sull'esigenza e finalità di assicurare a tutti un'esistenza libera e dignitosa. Esso opera, in concreto, per l'attuazione di un efficiente servizio di protezione sociale a favore della persona e di supporto alla famiglia, anche secondo la legislazione regionale vigente, censendo le esigenze e programmando gli interventi, articolando l'assistenza sociale con particolare riferimento ai bisogni degli anziani, alla tutela dei minori, degli inabili, invalidi ed handicappati, dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli ex-detenuti, dei non abbienti e degli emarginati in genere.

2. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, autonomamente adotta ogni misura di politica sociale idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione e la legislazione italiana riconoscono ed affidano alla famiglia.

3. Il Comune provvede ad organizzare ed erogare i servizi personali concernenti l'assistenza scolastica, la realizzazione del diritto allo studio, alla istituzione di scuole materne ed all'assolvimento dei compiti in materia di istituzione fissati da leggi dello Stato.

4. Al Comune spettano, inoltre, le funzioni concernenti la prevenzione e l'assistenza sanitaria al fine della promozione, del mantenimento e del recupero dello stato di benessere fisico e psichico del cittadino, nonché l'igiene pubblica e l'assistenza veterinaria.

5. Il Comune persegue, attraverso la promozione di azioni positive, la piena realizzazione dei principi di parità giuridica, economica e sociale della donna e di pari opportunità tra i sessi.

Articolo 9

Consulta comunale degli anziani

1. Il Comune, nell'intento di attuare una politica sociale più attenta ai problemi e alle esigenze dei cittadini, che favorisca una svolta reale nel rapporto tra società civile e anziani, ritiene necessario promuovere la diffusione di una nuova cultura dei "problemi della terza età" e si impegna a garantire alle persone anziane una assistenza fisica, economica, sociale e culturale, favorendo altresì ogni iniziativa che tenda a migliorare la qualità della vita.

2. Nella scelta e nella promozione dei servizi socio- assistenziali e culturali, il Comune si avvarrà della collaborazione diretta degli stessi anziani e delle loro associazioni sindacali che potranno fornire utili indicazioni e proporre mirate soluzioni dei loro problemi.

3. Il Comune si impegna a costituire una CONSULTA DEGLI ANZIANI secondo le norme che saranno indicate in apposito regolamento nel quale saranno esplicitati anche i compiti e le funzioni.

Articolo 10

Settore organico dell'assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune provvede alla pianificazione urbanistica, alla gestione del territorio comunale e alla disciplina edilizia.

2. Riconosce nel nucleo antico di Bovino la matrice dell'identità storica del paese, impegnandosi ad assicurare il recupero e la valorizzazione di tutti i suoi aspetti tradizionali: sociale, religioso, economico, architettonico e artistico.

3. Il Comune promuove un organico assetto del territorio comunale, assecondandone le specificità peculiari e le vocazioni naturali, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, industriali, artigianali e commerciali, delle infrastrutture sociali, delle opere di preminente interesse pubblico.

4. Promuove lo sviluppo dell'edilizia cooperativa, acquisisce le aree e localizza interventi di edilizia residenziale pubblica assegnando alloggi ed attua una politica di conservazione e recupero, laddove possibile, del patrimonio edilizio pubblico e privato, al fine di assicurare il diritto all'abitazione a tutti i cittadini.

5. Realizza strutture, opere pubbliche ed interventi infrastrutturali, conformemente ai piani urbanistici distribuendole, in maniera equa e razionale, in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche del territorio comunale in tutte le sue articolazioni, centrali, periferiche e rurali.

6. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dalla pianificazione urbanistica ed in particolare dai programmi pluriennali di attuazione.

7. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, secondo le vigenti leggi in materia di protezione civile.

8. Provvede all'edilizia scolastica ed ai relativi servizi di gestione.

9. Disciplina la circolazione e la segnaletica inerenti alla viabilità comunale.

10. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza sugli interventi pubblici e privati di trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale e ne sanziona le violazioni, con gli appositi strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali, salvo quanto riservato dalla legge alla competenza di altri organi.

11. Incoraggia, con opportuni strumenti, lo sviluppo agricolo delle zone montane per frenare il fenomeno dell'abbandono e favorisce l'incremento delle potenzialità agricole nella fascia collinare e pianeggiante del suo territorio.

Articolo 11

Ordinamento ed organizzazione amministrativa

1. Nell'ordinamento dei propri uffici e servizi il Comune, si ispira ai criteri dell'autonomia, della funzionalità, della semplicità ed economicità di gestione ed ai parametri della professionalità e responsabilità, anche in relazione ai canoni costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione.

2. L'organizzazione amministrativa del Comune, ai fini della trasparenza, della efficienza della gestione e della correttezza amministrativa, é fondata sul principio della separazione dei compiti, secondo cui le responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica sono attribuite al Segretario Comunale e ai responsabili dei settori, mentre i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi elettivi, secondo le loro specifiche attribuzioni.

3. La struttura amministrativa dell'Ente é rapportata all'esercizio delle funzioni ed é organizzata per aree vaste di competenza, per settori funzionali tendenzialmente omogenei, al fine di assolvere, in maniera organica e programmata, i compiti istituzionali, erogare i servizi a favore dei cittadini e snellire le procedure amministrative.

4. L'attività amministrativa del Comune, secondo i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, é retta da criteri di partecipazione al procedimento, di determinazione del responsabile dello stesso e di definizione del suo termine, di motivazione del provvedimento e di semplificazione dell'azione amministrativa.

5. L'attività di coordinamento e direzione dell'azione amministrativa comunale deve essere periodicamente verificata in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi dell'Ente.

Articolo 12

Funzioni di polizia amministrativa

1. Spettano al Comune, le funzioni di polizia amministrativa accessorie o complementari alle funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto e ripartite per settori organici.

Articolo 13

Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale

1. Il Comune, nei limiti delle sue competenze, adotta ogni misura atta a proteggere la natura, a tutelare e valorizzare il verde, a conservare e difendere l'ambiente comunale contro ogni forma di degrado, attuando piani, servizi ed infrastrutture per la difesa del suolo e del sottosuolo per la tutela idrogeologica e per rilevare ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, del terreno e delle acque.

2. Il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri livelli istituzionali, il diritto alla salute, con particolare riferimento al momento della prevenzione; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della terza età.

3. Tutela il patrimonio storico, librario, artistico, architettonico, monumentale ed archeologico del Comune di Bovino.

4. Il Comune in attuazione di precise norme di legge, organizza la corretta gestione degli archivi storici, di deposito e correnti per non far disperdere il grande patrimonio storico che esso conserva e per garantire ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Individua nell'ambito della dotazione organica del personale le figure professionali idonee e destina all'archivio idonei locali e adeguate attrezzature.

5. Considera la biblioteca, il museo civico e l'archivio storico le strutture fondamentali attraverso le quali soddisfa il bisogno culturale della collettività; ne assicura l'autonomia e la gestione attraverso apposita commissione.

Articolo 14

Condizione Civile

1. Al fine di migliorare la qualità della vita e di elevare la condizione civile della comunità, il Comune promuove lo sviluppo della cultura nelle sue espressioni e tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, promuovendo l'aggregazione e l'associazionismo giovanile mediante la costituzione di consulta.

3. Il Comune riconosce nelle attività teatrali, di spettacolo e di prosa, cinematografiche e musicali, nella pratica sportiva, nell'impiego del tempo libero, nelle attività ricreative e di animazione in genere, momenti essenziali della formazione ed esplicazione della persona umana, anche in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari. A tal fine promuove ed organizza iniziative idonee, garantendone il godimento da parte della collettività.

4. Per il raggiungimento di tali finalità, inoltre, il Comune favorisce l'istituzione di enti, centri, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, provvede ai musei ed alle biblioteche comunali promuovendo la creazione di idonei servizi ed impianti, articolati sul territorio comunale, di cui assicura l'accesso e la fruizione, secondo modalità disciplinate dagli appositi regolamenti, agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n.267/2000.

5. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale ed artistico, incentivandone l'attività e favorendo l'associazionismo.

6. Incentiva le attività finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura e del commercio dei suoi prodotti, promuovendo lo sviluppo economico ed offrendo ai giovani idonee opportunità lavorative.

Articolo 15

Principio della Programmazione

1. Il Comune, in armonia con l'azione degli enti esponenziali delle comunità vicine, realizza le proprie finalità adottando la politica e gli strumenti della programmazione come metodo ordinatore della propria attività amministrativa.

2. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione secondo programmi, in armonia degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale ed in modo coordinato con i livelli superiori di governo, garantendo così la utilizzazione ottimale delle proprie risorse.

3. Il Comune partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani, programmi e degli altri provvedimenti regionali, conformandosi poi ad essi nella propria programmazione socio-economica e pianificazione territoriale.

  1. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi, il metodo e le regole della programmazione.

Articolo 16

Principio della partecipazione, della informazione e dell'accesso

1. Il Comune individua nella effettiva partecipazione singola ed associata di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente il momento qualificante della propria autonomia, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.

2. Il Comune valorizza e promuove la partecipazione popolare alle scelte di politica amministrativa concretamente, attraverso appositi istituti quali le libere forme associative, gli organismi di partecipazione, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, le istanze, petizioni e proposte, la consultazione, l'azione popolare, l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie degli stessi. Gli atti amministrativi del Comune sono pubblici e devono essere motivati.

3. Il Comune si conforma al principio di pubblicità in ogni fase del procedimento, salvo le deroghe previste e disciplinate da regolamento per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento della amministrazione.

Articolo 17

Principio della cooperazione con altri Enti Locali

1. Il Comune, nell'ambito di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, attua idonee forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati ed in particolare con altri Comuni e con la Provincia, attraverso istituti quali convenzioni, consorzi ed accordi di programma, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per definire ed attuare, in maniera integrata con altri soggetti pubblici, opere, interventi o programmi di interventi.

Articolo 18

Principi dell'attività degli Enti locali

1. Nello svolgimento della propria attività il Comune determina liberamente i contenuti degli atti da adottare, osservando, per quanto concerne i provvedimenti di carattere imperativo, esclusivamente le norme poste in modo esplicito dalla legge e dai regolamenti.

2. Eccettuati i casi per i quali la legge ed i regolamenti richiedono l'osservanza di limiti o prescrizioni particolari, gli atti del Comune sono adottati secondo il principio della libertà delle forme, purché non siano pregiudicate, anche nel momento di formazione dell'atto, la ragionevolezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e siano salvaguardati gli interessi pubblici che debbano essere tenuti presenti nel caso concreto.

3. L'azione amministrativa degli organi comunali é informata al principio dell'affidamento nei rapporti coi terzi.

4. L'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento amministrativo se per non straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 19

Esercizio dei servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità locale.

2. Il Comune, per la gestione dei servizi che per le loro dimensioni e caratteristiche non possono essere esercitati in economia, può provvedere mediante:

-la costituzione di aziende speciali anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

-a mezzo di consorzi o di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione associata e consortile del servizio;

-la partecipazione o la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a capitale pubblico maggioritario o non, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio;

-la concessione a terzi, per particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

-apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Articolo 20

Organi

1. Il Comune esercita le sue funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco, e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

  1.  
  2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
  3.  
  4. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
  5.  
  6. La Giunta collabora col sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 21

Consiglio comunale

  1.  
  2. Il consiglio comunale, rappresenta l'intera comunità locale ed ha autonomia organizzativa e funzionale.
  3.  
  4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 22

Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il regolamento, approvato a maggioranza assoluta, prevede in particolare le modalità per la convocazione, quelle per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute. Nel medesimo regolamento sono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento, per quello dei gruppi consiliari, nonché la gestione delle risorse attribuite. Il regolamento di funzionamento del Consiglio prevede forme e modi idonei di coinvolgimento dei gruppi politici di minoranza rappresentati in Consiglio.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale e della Comunità Montana.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

  1.  
  2. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
  3.  
  4. Nella seduta successiva a quella d’insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. I consiglieri possono presentare propri emendamenti e proposte di integrazione di dette linee programmatiche

Con cadenza semestrale il Consiglio comunale delibera, in sessione straordinaria, in ordine all’adeguamento e alla verifica dell’attuazione delle suddette linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori.

Partecipa inoltre all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle suddette linee programmatiche da parte di Sindaco e assessori. A termine del mandato, il sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche, sottoponendolo all’approvazione dello stesso organo consiliare.

8. Il Consiglio comunale adotta e modifica con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati i regolamenti previsti dalle leggi e dal presente Statuto.

Articolo 23

Sedute e convocazione

  1.  
  2. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo la disciplina prevista nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
  3.  
  4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
  5.  
  6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

Articolo 23/bis

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza é assunta dal Vice-sindaco, consigliere comunale, e, ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori, consiglieri comunali, secondo l'ordine di elencazione riportato nel provvedimento di nomina sindacale dei componenti della Giunta. In caso di assenza od impedimento degli assessori, dal consigliere anziano.

Articolo 24

Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni permanenti, temporanee e speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Articolo 25

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito delle commissioni é l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

2. La nomina del presidente della commissione é riservata al consiglio comunale.

3. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita ad un componente dei gruppi di minoranza come scaturiti dalle elezioni amministrative.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

Articolo 26

I Consiglieri Comunali

1. Il sistema di elezione, la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla Legge.

2. I Consiglieri assumono le proprie funzioni ed acquistano i poteri inerenti alla carica all'atto della proclamazione, in caso di rinnovo del Consiglio, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Ciascun consigliere rappresenta il territorio e la popolazione dell'intero Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

4. I Consiglieri Comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Le aspettative, i permessi, le indennità ed i rimborsi spese sono fissati dalla Legge. La loro condizione e posizione giuridica è oggetto di riserva di legge statale.

5. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 27

Prerogative e diritti del Consigliere

  1.  
  2. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale e può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita del Comune. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio.
  3.  
  4. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni connesse all'espletamento del proprio mandato. In particolare, devono essere depositati e posti a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno delle Sedute del Consiglio Comunale, ai fini dell'effettivo esercizio delle proprie funzioni. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dall'apposito regolamento interno del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri sono tenuti al segreto d’Ufficio, nei casi espressamente determinati dalla Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

Articolo 28

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

  1.  
  2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni sia ordinarie che straordinarie per tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Comunale.
  3.  
  4. Il Consiglio nella prima seduta utile contesta loro la causa della decadenza assegnando quindici giorni per le eventuali controdeduzioni. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza di tale termine, il Consiglio delibera definitivamente emettendo la pronuncia di decadenza oppure accogliendo le giustificazioni presentate. In caso di pronuncia di decadenza il Consiglio provvede alla surroga.
  5.  
  6. Per assicurare la massima trasparenza, i consiglieri comunali sono tenuti a comunicare ogni anno i redditi posseduti.

Articolo 29

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere indirizzate al Consiglio e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci sin dal momento della presentazione.

Articolo 30

Consigliere anziano

1. E' definito Consigliere anziano il Consigliere Comunale che nell’elezione a tale carica ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 81/93; in caso di parità di voti é definito tale il più anziano di età.

  1.  
  2. In ogni ipotesi di assenza o di impedimento del consigliere anziano é considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma 1 e che occupi il posto immediatamente successivo.

Articolo 31

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al sindaco e al Segretario Comunale, unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, anche componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

  1.  
  2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 32

Giunta comunale

  1.  
  2. La Giunta é composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, compreso il Vice-sindaco. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, il quale in detto adempimento promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e comunica detta nomina al Consiglio nella sua prima seduta successiva alle elezioni.
  3.  
  4. Il Sindaco può nominare eventualmente un assessore, nel rispetto del numero stabilito, anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alle elezioni del Consiglio e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere comunale e di documentati requisiti di esperienza tecnica e professionale e competenza amministrativa.
  1.  
  2. L'assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
  3.  
  4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti gli organi e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
  5.  
  6. Tra gli assessori nominati il Sindaco sceglie il Vice-sindaco.

6. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 33

Competenze della Giunta

  1.  
  2. La giunta è organo di impulso e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
  3.  
  4. La Giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2, del d.lgs. n.267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco.
  5.  
  6. La Giunta attua gli indirizzi generali, espressi dal Consiglio con gli atti fondamentali dallo stesso approvati, ed esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio sottoponendo allo stesso proposte, formalmente istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
  7.  
  8. Essa persegue, attraverso l’esercizio delle funzioni di sua competenza ed attraverso l’attività propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione delle linee programmatiche definite dal Consiglio Comunale.
  9. Alla Giunta compete l’adozione degli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo degli atti propri e di quelli del Consiglio Comunale.
  10.  
  11. Alla Giunta compete l’individuazione delle risorse umane ed economio-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici.
  12.  
  13. E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, la modifica delle tariffe e la elaborazione e proposizione al consiglio dei criteri per la determinazione di quelle nuove.
  14.  
  15. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull’attività da essa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, proponendone eventuali adeguamenti, del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Articolo 34

Esercizio delle funzioni

  1.  
  2. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento comunale.
  3. La Giunta delibera a maggioranza dei suoi componenti un regolamento per il proprio funzionamento.
  4.  
  5. Il regolamento stabilisce il modo di esercizio da parte della Giunta di funzioni di indirizzo, e da parte dei singoli Assessori, delle funzioni di proposta, controllo e verifica in ordine a singole attività o settori di attività, materie e/o programmi.
  6.  
  7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. In casi particolari e per l’esame di specifiche questioni, è ammessa la presenza dei soli Consiglieri Comunali. Rimane comunque escluso il ricorso con carattere di continuità a tale pubblicità delle sedute della Giunta.
  8.  
  9. Ove il Sindaco ne ravvisi l’opportunità, può invitare alle riunioni di Giunta, per consultarli su particolari argomenti, i Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, aziende, consorzi e commissioni, nonché i Consiglieri Comunali ai quali abbia affidato compiti specifici.
  10.  
  11. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario Comunale che ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli Uffici e del responsabile dell’Ente.

Articolo 35

Cessazione dalla carica di assessore

  1.  
  2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco: sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
  3.  
  4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
  5.  
  6. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile.
  7.  
  8. I componenti della giunta durano in carica per un periodo di cinque anni, salvo i casi di dimissioni o revoca da parte del Sindaco.

Articolo 36

Deliberazioni degli organi collegiali

  1.  
  2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
  3.  
  4. Il Segretario Comunale vigila sull'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e cura la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso é sostituito, in via temporanea, dal Vice-segretario, ove previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, o, in caso di assenza o impedimento di questi, da un componente del collegio nominato dal presidente.
  5.  
  6. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili dei settori.
  7.  
  8. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
  9.  
  10. Le sedute del consiglio, sono pubbliche. Nel caso che debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata". Le sedute della giunta sono segrete.
  11.  
  12. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
  13.  
  14. Per le convocazioni del consiglio, quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero legale dei presenti di cui al comma precedente, alla seconda convocazione, che avrà luogo non prima di ventiquattro ore e non oltre quindici giorni, la seduta é valida purché siano presenti sette componenti il Consiglio.

Articolo 37

Astensione

1. I consiglieri e gli assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti, contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi a medesimi. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3. L'obbligo di astensione a carico degli amministratori non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al IV grado. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui sopra sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti dello strumento urbanistico che hanno costituito oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.

Articolo 38

Sindaco

1. Il Sindaco é il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

  1.  
  2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
  3.  
  4. Il Sindaco, come capo dell’amministrazione, può incaricare uno o più consiglieri di seguire un settore specifico dell'attività amministrativa, in base a criteri e termini determinati, qualora l'esigenza dello svolgimento della funzione del Sindaco lo richieda. Il consigliere delegato può essere invitato a riferire alla giunta sull'attività svolta ma in nessun caso può partecipare alle sedute della stessa.

Articolo 39

Attribuzioni di amministrazione

  1.  
  2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune e può delegare le sue funzioni o parti di esse ai singoli assessori o consiglieri.
  3.  
  4. Il Sindaco ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune.
  5. Il Sindaco in particolare:
  1.  
  2. Convoca e presiede la Giunta determinandone l’ordine del giorno;
  3. Indice i referenda comunali;
  4.  
  5. Impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  6.  
  7. Promuove e coordina l’attività degli assessori;
  8.  
  9. Può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all’esame della Giunta;
  10.  
  11. Ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, al Segretario comunale o ai responsabili dei settori l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo statuto non abbia già loro attribuito;
  12.  
  13. Resiste in giudizio nell’interesse del Comune;
  14.  
  15. Agisce in giudizio nell’interesse del Comune, previa autorizzazione della Giunta;
  16.  
  17. Adotta ordinanze ordinarie nonché quelle contingibili ed urgenti;
  18.  
  19. Coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti. In casi di emergenza e in circostanze straordinarie, il Sindaco può modificare tali orari con ordinanze contingibili ed urgenti;
  20.  
  21. Assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell’amministrazione comunale;
  22.  
  23. Organizza i modi di svolgimento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione;
  24.  
  25. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
  26.  
  27. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
  28.  
  29. Nomina i responsabili degli uffici e dei settori e attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art.107 del decreto legislativo n.267/2000 nonché dallo Statuto e regolamenti comunali;
  30.  
  31. Esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto;
  32.  
  33. Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale e dei responsabili dei settori;
  1.  
  2. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio delle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia, da altri Comuni o da amministrazioni statali e da altri soggetti pubblici e, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, assume le determinazioni conseguenti.
  3.  
  4. Il Sindaco promuove gli accordi di programma sulla base di indirizzi elaborati dal Consiglio comunale, informandolo preventivamente circa gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l’oggetto dell’intervento per il quale sia ritenuto necessario l’accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell’accordo medesimo.

Articolo 40

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza:

a)-acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b)-promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c)-compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d)-può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e)-promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 41

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)-stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta é formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

b)-esercita i poteri di polizia nella adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione comunale dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c)-propone argomenti da trattare e dispone possibilmente con atto formale la convocazione della giunta e la presiede;

d)-riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Articolo 42

Vicesindaco

  1.  
  2. Il Sindaco attribuisce ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo, in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  3. All’assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice-sindaco.
  4.  
  5. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-sindaco ne esercitano temporaneamente le funzioni gli assessori, secondo l’ordine di elencazione riportato nel provvedimento di nomina sindacale dei componenti della Giunta. In assenza o impedimento degli assessori, il consigliere anziano.

Articolo 43

Delegati del Sindaco

  1.  
  2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore, con proprio provvedimento, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
  3.  
  4. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i propri provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
  5.  
  6. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore tutte le volte che, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
  7.  
  8. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Articolo 44

Segretario Comunale

  1.  
  2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
  3.  
  4. Il Sindaco, ove il Comune si avvalga della facoltà prevista dal comma 3 dell’art.108 del decreto legislativo n. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina i rapporti tra il Segretario e il direttore generale, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
  5.  
  6. Ai sensi dell’art.108 comma 4 del decreto legislativo n.267/2000 il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale ove non sia stata stipulata apposita convenzione ai sensi del 3° comma dello stesso articolo.
  7.  
  8. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, salvo quando sia stato nominato il direttore generale.

Articolo 45

Attribuzioni

1. In particolare il segretario :

a)-partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b)-pone in essere ogni iniziativa diretta ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti nonché le informazioni sull’attività dell’ente;

c)-può adottare e sottoscrivere tutti gli atti non riservati espressamente agli organi di governo dell’ente, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei settori;

d)-verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

e)-verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad esso preposto;

f)-può rogare tutti i contratti in cui l’ente è parte e autentica le scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

Articolo 46

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

  1.  
  2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico alla giunta, al Sindaco, fatti salvi i casi in cui la Giunta riconosca e valuti la necessità e/o l’opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

Articolo 47

Vicesegretario

  1.  
  2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
  3. Articolo 48

    Attribuzioni dei responsabili dei settori

    1. La disciplina delle funzioni e dei compiti, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, proposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei settori comunali forma oggetto dell'autonomia normativa dell'ente, la quale si esplica attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi formulato in base a criteri di autonomia, funzionalità e economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

    2. La normativa regolamentare dovrà uniformarsi, inoltre, al principio della distinzione tra funzione politica e direttiva e dell'autonomia tra gestione politica e compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e gestione tecnico-amministrativa che, invece, appartiene agli organi burocratici e, in particolare, ai responsabili dei settori.

    3. I responsabili dei settori, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, contabile, di decisione e di direzione, secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti e dalla legge.

    4. I responsabili dei settori rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono proposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

    5. I responsabili dei settori esprimono i pareri sulle proposte di deliberazioni ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.n.267/2000.

    6. Spettano ai responsabili dei settori tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che le leggi ed il presente Statuto non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono, inoltre, ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici dell'ente.

    7. Fatta salva l’applicazione dell’art.97 comma 4 lett. d del decreto legislativo n.267/2000, possono essere attribuiti ai responsabili dei settori, con provvedimento motivato del Sindaco, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi di governo del Comune.

    CAPO II

    UFFICI

    Articolo 49

    Principi strutturali ed organizzativi

    1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

    a)-organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

    b)-analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

    c)-individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

    d)-superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

    e)-possibilità di consentire apporti specialistici esterni.

    2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

    Articolo 50

    Struttura

    1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, é articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

    Articolo 51

    Personale

    1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. Riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo consultazioni con i sindacati che, in base agli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata, in particolare con riferimento alle scelte fondamentali che attengono all’organizzazione del lavoro nell’ente.

  4. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e delle norme del presente Statuto, il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia organizzativa e normativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
  5.  
  6. I dipendenti comunali sono inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed al trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali.
  7.  
  8. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile del settore e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO III

SERVIZI

Articolo 52

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione di criteri di economicità e di efficienza.

3. Nell'organizzazione dei servizi ed in merito al controllo della loro efficienza ed efficacia devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Articolo 53

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 54

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Articolo 55

Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di servizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio del preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Articolo 56

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Articolo 57

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Articolo 58

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione é nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, é il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Articolo 59

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Articolo 60

Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti di società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Articolo 61

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA’

Articolo 62

Ordinamento

  1.  
  2. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla
  3. legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
  4. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
  5.  
  6. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 63

Attività finanziaria del Comune

  1.  
  2. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
  3.  
  4. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  5.  
  6. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4.La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel responsabile del settore economico-finanziario.

5.Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 64

Amministrazione dei beni comunali

  1.  
  2. Il sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al responsabile del settore economico-finanziario del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
  3.  
  4. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
  5.  
  6. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in via prioritaria nella estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio e nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 65

Bilancio comunale

  1.  
  2. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
  3.  
  4. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
  5.  
  6. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
  7.  
  8. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Articolo 66

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 67

Attività contrattuale

  1.  
  2. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, di forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
  3.  
  4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
  5.  
  6. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 68

Revisore dei conti

1. Il consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6.Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 69

Tesoreria

  1.  
  2. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
  3. a)la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

    b)la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità;

    c)il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

    d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

  4. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 70

Controllo economico della gestione

  1.  
  2. I responsabili dei settori possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
  3.  
  4. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
  5. PARTE II

    ORDINAMENTO FUNZIONALE

    TITOLO I

    ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E

    FORME ASSOCIATIVE

    Capo I

    ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

    Articolo 71

    Organizzazione sovracomunale

    1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana e la Provincia, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

    Articolo 72

    Municipio

    1. Il Municipio di Bovino é l'organismo di decentramento al quale la legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni conferite.

    Capo II

    FORME COLLABORATIVE

    Articolo 73

    Principio di cooperazione

    1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

    Articolo 74

    Convenzioni

    1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

    2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune.

    Articolo 75

    Consorzi

    1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costruzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

    2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

    3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

    4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

    5. I rappresentanti del Comune in seno ai consorzi hanno l'obbligo di relazionare al consiglio comunale almeno una volta all'anno.

    Articolo 76

    Accordi di programma

    1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

    2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione per l'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

    a)-determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

    b)-individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

    c)-assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

    3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

    TITOLO II

    PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

    Capo I

    Articolo 77

    Partecipazione

    1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

    2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

    3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

    4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

    5. Il Comune assume come momento fondamentale della propria azione amministrativa la pubblicità dei suoi atti.

    6. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

    Articolo 78

    Il procedimento amministrativo

    1. Con apposito regolamento il consiglio comunale disciplina sia il procedimento mediante il quale si formano e vengono posti in essere gli atti e negozi giuridici nei quali si esprime normalmente l'attività amministrativa dell'ente, sia i procedimenti speciali per materie particolari.

    2. Le norme regolamentari si informano fondamentalmente ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia quali si desumono, in particolare, dalle disposizioni contenute nella legge n.142 dell'8 giugno 1990, n.241 del 7 agosto 1990 oltre che da quelle della legge n. 15/1968, e, cioè, i principi del provvedimento conclusivo espresso, e con termine definito, dell'obbligo di motivazione, del responsabile del procedimento, della economia dell'azione amministrativa e i principi, già richiamati nel presente Statuto, della partecipazione al procedimento e del diritto di accesso, oltre al più generale principio della massima pubblicità dell'azione amministrativa.

    3. Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi collettivi o diffusi di cittadini, singoli o associati in libere forme associative o organismi di partecipazione, prevede l'intervento partecipativo degli interessati alla loro formazione, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento, anche al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità degli atti amministrativi nell'interesse del Comune e degli stessi destinatari. Tale intervento avviene attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte, con valutazioni, deduzioni, considerazioni e proposte che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, sempre che siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

    4. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità. L'informazione é, comunque, d'obbligo in materia di piani urbanistici, opere pubbliche, piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opere di pubblico interesse.

    Articolo 79

    Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte

    1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

    2. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare.

    3. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini, esso sarà adottato previo dibattito in apposita assemblea dei cittadini.

    4. Le suddette istanze, interrogazioni, petizioni e proposte dovranno essere esaminate dall'organo competente entro il termine perentorio di giorni trenta dalla presentazione.

    Articolo 80

    Associazionismo e partecipazione

    1. Il Comune valorizza, con concreti ausili organizzativi, strutturali e finanziari, le libere forme associative e ogni forma di aggregazione sociale, di gruppo, di comunità intermedia, con o senza personalità giuridica, privilegiando, fra le altre, le organizzazioni di volontariato e le associazioni locali che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, culturali, religiose, sportive di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico locali.

    2. La valorizzazione delle libere forme associative può concretamente avvenire mediante idonee forme di incentivazione quali la concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o beni di proprietà comunale. In ogni caso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici é subordinata all'adozione di apposito regolamento. E' garantito alle predette forme associative il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali. Il Comune riconosce alle libere forme associative un significativo ruolo di interlocutori dell'amministrazione locale, mediante la previsione di una funzione propositiva e consultiva. Il Comune registra in un apposito albo, previa istanza degli interessati, corredata da idonea documentazione attestante la reale base associativa, bilancio consuntivo e relazione delle attività già svolte, e per fini di cui ai precedenti commi, le libere forme associative che operano sul territorio comunale.

    Articolo 81

    Referendum

    1. Sono previsti referenda consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

    2. Non possono essere indetti referenda: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

  6. Soggetti promotori del referendum possono essere:
  7. a) il 10% del corpo elettorale;

    b) il consiglio comunale;

  8. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
  9.  
  10. I referenda, superata la valutazione di ammissibilità, devono aver luogo entro i novanta giorni successivi alla presentazione della richiesta e non possono coincidere con le altre operazioni di voto.

Articolo 82

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Non si procede a detto adempimento se non ha partecipato alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

  1.  
  2. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Articolo 83

Diritti di accesso

  1.  
  2. Ai cittadini singoli o associati é garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
  3.  
  4. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
  5.  
  6. La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato e nei tempi stabiliti nel regolamento. In caso di diniego da parte dell’impiegato o del funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto e l’impiegato o il funzionario devono comunicare le proprie determinazioni in merito entro il termine stabilito per regolamento.
  7.  
  8. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui é applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 84

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il Comune promuove assemblee di cittadini su scelte fondamentali quali gli accordi di programma, riorganizzazione dei servizi, illustrazione annuale dei bilanci di previsione e consuntivi e questioni ambientali.

Capo I-A

IL GOVERNO DEI GIOVANI

Articolo 84/1

Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Sindaco dei Giovani e della Giunta dei Giovani

  1.  
  2. Nell’ambito degli Istituti di partecipazione e di decentramento sono istituiti il Consiglio Comunale dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani.
  3.  
  4. A tali organi si applicano, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo ed in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti per il Consiglio Comunale, per il Sindaco e per la Giunta Comunale di Bovino.

Articolo 84/2

Il Consiglio Comunale dei Giovani

  1.  
  2. Il Consiglio Comunale dei Giovani è composto da un numero di consiglieri pari a quello dei componenti il Consiglio Comunale.
  3.  
  4. I membri del Consiglio Comunale dei Giovani durano in carica un anno e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.
  5.  
  6. Un apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e detta norme per l’attuazione delle previsioni contenute nel presente Capo.

Art. 84/3

Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani

  1.  
  2. Il Consiglio Comunale dei Giovani rappresenta la collettività dei giovani della scuola dell’obbligo di Bovino, determina l’indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni adottate.
  3.  
  4. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella prevista dal comma 2 dell’art. 34 della Legge 08-06-1990, n.142, così come sostituito dall’art.16 della Legge 25-03-1993, n.81, provvede a determinare le materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani.
  5.  
  6. Rientrano necessariamente nella competenza del Consiglio Comunale dei Giovani specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
  1. politica ambientale;
  2. Sport;
  3. Tempo libero, giochi e rapporti con l’associazionismo;
  4. Cultura e spettacolo;
  5. Pubblica istruzione;
  6. Assistenza ai giovani ed agli anziani;
  7. Rapporto con l’UNICEF.

4. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani, sia per le spese correnti, sia per gli investimenti.

5. Le sedute del Consiglio Comunale dei Giovani, che si tengono nell’aula consiliare del Comune, sono pubbliche ed esso è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.

6. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.

  1.  
  2. Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale dei Giovani sono svolte dal Segretario Comunale o da suo delegato.
  3.  
  4. Il Consiglio Comunale dei Giovani adotta un apposito regolamento allo scopo di disciplinare il proprio funzionamento.

Articolo 84/4

Il Sindaco dei Giovani

  1.  
  2. Il Sindaco dei Giovani è eletto direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori del Comune, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune, che hanno ottenuto il più elevato numero di voti nelle elezioni per il Consiglio Comunale dei Giovani.
  3.  
  4. Il ballottaggio previsto al comma 1 si tiene la Domenica successiva a quella nella quale si tengono le elezioni per il Consiglio Comunale dei Giovani.
  5.  
  6. Il candidato che ha preso parte al ballottaggio, ma non è stato eletto Sindaco assume le funzioni di Consigliere Anziano del Consiglio Comunale dei Giovani e presiede lo stesso in caso di assenza o impedimento del Sindaco dei Giovani.
  7.  
  8. Non appena eletto e prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Giovani presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune di bene e fedelmente adempiere ai propri compiti ed ai propri doveri.
  9.  
  10. Il Sindaco dei Giovani nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità indossa una fascia verde-blu.
  11.  
  12. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Giovani non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica.

Articolo 84/5

Competenze del Sindaco dei Giovani

  1.  
  2. Il Sindaco dei Giovani rappresenta il Consiglio Comunale dei Giovani ad ogni effetto.
  3.  
  4. Spetta al Sindaco dei Giovani:
  1.  
  2. nominare la Giunta Comunale dei Giovani, in conformità a quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 del successivo art.79/6;
  3.  
  4. convocare e presiedere il Consiglio Comunale dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani, fissando l’o.d.g., determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento; tutelare le prerogative dei consiglieri e degli assessori e garantire l’esercizio effettivo delle loro funzioni;
  5.  
  6. esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;
  7.  
  8. assumere le iniziative per il controllo e la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, per quanto concerne le materie delegate alla competenza del Consiglio Comunale dei Giovani ed alla Giunta Comunale dei Giovani;
  9.  
  10. svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune;
  11.  
  12. curare i rapporti con le autorità cittadine;
  1.  
  2. Il Sindaco dei Giovani è tenuto a riunire il Consiglio Comunale dei Giovani, in un termine di dieci giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri dei Giovani o il Sindaco del Comune.
  3.  
  4. Il Sindaco dei Giovani si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune e della consulenza del Segretario Comunale.
  5.  
  6. Il Sindaco dei Giovani cura che le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani, nelle materie demandate alla competenza degli stessi, vengano portate ad esecuzione.
  7.  
  8. Il Sindaco dei Giovani riferisce direttamente, con relazione scritta, al Consiglio Comunale nei casi in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani o a quella della Giunta Comunale dei Giovani, nelle materie rimesse alla competenza degli stessi.

Articolo 84/6

La Giunta Comunale dei Giovani

  1.  
  2. La Giunta Comunale dei Giovani è composta dal Sindaco dei Giovani, che la presiede, e da n.4 Assessori, nominati dal Sindaco dei Giovani.
  3.  
  4. Il Sindaco dei Giovani può scegliere gli Assessori dei Giovani, in numero non superiore a uno, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio Comunale dei Giovani e che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere dei Giovani.
  5.  
  6. Della nomina dei componenti della Giunta il Sindaco dei Giovani dà comunicazione al Consiglio Comunale dei Giovani nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali relativi al governo dei giovani. Il Consiglio Comunale dei Giovani discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali relativi al governo dei giovani.
  7.  
  8. Non è possibile ricoprire la carica di Assessore dei Giovani per più di due mandati consecutivi.
  9.  
  10. Non possono far parte della Giunta Comunale dei Giovani i fratelli e le sorelle del Sindaco dei Giovani.
  11.  
  12. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri dei Giovani spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato.
  13.  
  14. Il Comune è tenuto a mettere a disposizione del Sindaco e della Giunta dei Giovani idoneo locale all’interno del Palazzo Comunale e a fornire i mezzi e le strutture necessarie per gli adempimenti istituzionali.
  15.  
  16. Tale ufficio costituisce il luogo abituale di lavoro del Sindaco dei Giovani, il quale potrà ricevere i giovani che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 84/7

Competenze della Giunta Comunale dei Giovani

  1.  
  2. La Giunta Comunale dei Giovani collabora con il Sindaco dei Giovani ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  3.  
  4. Alla Giunta Comunale dei Giovani spetta l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e per l’attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvati.
  5.  
  6. La Giunta Comunale dei Giovani compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente al Consiglio Comunale dei Giovani e che non rientrino nelle competenze del Sindaco dei Giovani.
  7.  
  8. La Giunta Comunale dei Giovani svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale dei Giovani.
  9.  
  10. Prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale dei Giovani riferisce al Consiglio Comunale dei Giovani sulla propria attività.

Capo II

DIFENSORE CIVICO

Articolo 85

Nomina

1. Il difensore civico é nominato dal consiglio a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della giunta. L'elezione avviene previa designazione di una rosa di candidati espressa dall'assemblea di cittadini.

2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Articolo 86

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a)-chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b)-i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e dei consorzi tra i Comuni, i membri del comitato regionale di controllo;

c)-i ministri di culto;

d)-gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e)-chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f)-chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune

g)-chi fa parte di organismi di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza é pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati per grave inadempienza ai doveri dell'ufficio.

4. In caso di decadenza, dimissioni, incompatibilità il difensore civico viene sostituito osservando le norme stabilite per la sua elezione.

Articolo 87

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definitivi; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco é comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di settore sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico;

8. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 127, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, secondo le modalità previste dall’art. 127 comma 2° del medesimo d.lgs. n.267/2000.

Articolo 88

Rapporti con il consiglio e con la cittadinanza

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene presentata dal difensore civico in assemblea pubblica e discussa dal Consiglio nella convocazione del mese di marzo di ciascun anno.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Articolo 89

Indennità del difensore civico

  1.  
  2. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

Capo III

STATUTO, REGOLAMENTI E ORDINANZE

Articolo 90

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'organizzazione dell’ente, nell’ambito dei principi fissati dal d.lgs. n. 267/2000. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Articolo 91

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti in tutte le materie di propria competenza.

2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione di adozione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione é divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 92

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 93

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione delle norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

  1.  
  2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
  3.  
  4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Articolo 94

Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione o modifica dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art.6 comma 4° del d.lgs. n. 267/2000.

Articolo 95

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

  1.  
  2. Il consiglio approva entro sei mesi i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Consiglio comunale secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

Art. 1 Il Comune di Bovino 1

Art. 2 Finalità 1

Art. 3 Programma e forme di cooperazione 2

Art. 4 Territorio e sede comunale 3

Art. 5 Albo Pretorio 3

Art. 6 Stemma e gonfalone 4

Art. 7 Funzioni 4

Art. 8 Funzioni nel settore organico dei servizi

  • sociali 6
  • Art. 9 Consulta comunale degli anziani 7

    Art. 10 Settore organico dell’assetto ed utilizzazione

    del territorio 8

    Art. 11 Ordinamento ed organizzazione amministrativa 10

    Art. 12 Funzioni di Polizia amministrativa 11

    Art. 13 Tutela dell’ambiente e del patrimonio

    culturale 11

    Art. 14 Condizione civile 13

    Art. 15 Principio della programmazione 14

    Art. 16 Principio della partecipazione, della infor=

    mazione e dell’accesso 15

    Art. 17 Principio della cooperazione con altri Enti

    Locali 16

    Art. 18 Principi dell’attività degli Enti Locali 16

    Art. 19 Esercizio dei servi pubblici locali 17

    PARTE I

    ORDINAMENTO STRUTTURALE

    Titolo I – ORGANI ELETTIVI

    Art. 20 Organi 18

    Art. 21 Consiglio Comunale 19

    Art. 22 Competenze ed attribuzioni 19

    Art. 23 Sedute e convocazioni 21

    Art.23bis Presidenza del Consiglio Comunale 22

    Art. 24 Commissioni 22

    Art. 25 Attribuzioni delle Commissioni 23

    Art. 26 I Consiglieri Comunali 23

    Art. 27 Prerogative e diritti del Consigliere 24

    Art. 28 Doveri del Consigliere 25

    Art. 29 Dimissioni del Consigliere 26

    Art. 30 Consigliere anziano 26

    Art. 31 Gruppi consiliari 27

    Art. 32 Giunta Comunale 27

    Art. 33 Competenze della Giunta 28

    Art. 34 Esercizio delle funzioni 30

    Art. 35 Cessazione dalla carica di assessore 31

    Art. 36 Deliberazioni degli organi collegiali 31

    Art. 37 Astensione 33

    Art. 38 Sindaco 34

    Art. 39 Attribuzioni di amministrazione 35

    Art. 40 Attribuzioni di vigilanza 38

    Art. 41 Attribuzione di organizzazione 39

    Art. 42 Vicesindaco 39

    Art. 43 Delegati del Sindaco 40

    Art. 44 Segretario Comunale 41

    Art. 45 Attribuzioni 42

    Art. 46 Attribuzioni consultive 42

    Art. 47 Vicesegretario 43

    Art. 48 Attribuzioni dei responsabili dei settori 43

    CAPO II

    U F F I C I

    Art. 49 Principi strutturali ed organizzativi 45

    Art. 50 Struttura 46

    Art. 51 Personale 46

    TITOLO III

    S E R V I Z I

    Art. 52 Forme di gestione 47

    Art. 53 Gestione in economia 48

    Art. 54 Azienda speciale 48

    Art. 55 Istituzione 49

    Art. 56 Il consiglio di amministrazione 50

    Art. 57 Il presidente 51

    Art. 58 Il direttore 51

    Art. 59 Nomina e revoca 51

    Art. 60 Società a prevalente capitale locale 52

    Art. 61 Gestione associata dei servizi e delle

  • funzioni 52
  • TITOLO IV

    FINANZA E CONTABILITA'

    Art. 62 Ordinamento 52

    Art. 63 Attività finanziaria del Comune 53

    Art. 64 Amministrazione dei beni comunali 54

    Art. 65 Bilancio comunale 55

    Art. 66 Rendiconto della gestione 55

    Art. 67 Attività contrattuale 56

    Art. 68 Revisore del conto 57

    Art. 69 Tesoreria 58

    Art. 70 Controllo economico della gestione 58

    PARTE II

    ORDINAMENTO FUNZIONALE

    TITOLO I

    ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

    CAPO I

    ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

    Art. 71 Organizzazione sovracomunale 59

    Art. 72 Municipio 59

    CAPO II

    FORME COLLABORATIVE

    Art. 73 Principio di cooperazione 60

    Art. 74 Convenzioni 60

    Art. 75 Consorzi 61

    Art. 76 Accordi di programma 62

    TITOLO II

    PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

    CAPO I

    Art. 77 Partecipazione 63

    Art. 78 Il procedimento amministrativo 63

    Art. 79 Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte 65

    Art. 80 Associazionismo e partecipazione 66

    Art. 81 Referendum 67

    Art. 82 Effetti del referendum 68

    Art. 83 Diritti di accesso 69

    Art. 84 Diritto di informazione 70

    CAPO I – A

    IL GOVERNO DEI GIOVANI

    Art.84/1 Istituzione del Consiglio Comunale dei

    Giovani, del Sindaco e della Giunta dei

    Giovani 71

    Art.84/2 Il Consiglio Comunale dei Giovani 71

    Art.84/3 Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani 72

    Art.84/4 Il Sindaco dei Giovani 74

    Art.84/5 Competenze del Sindaco dei Giovani 75

    Art.84/6 La Giunta Comunale dei Giovani 76

    Art.84/7 Competenze della Giunta Comunale dei Giovani 77

    CAPO II

    DIFENSORE CIVICO

    Art. 85 Nomina 78

    Art. 86 Incompatibilità e decadenze 79

    Art. 87 Mezzi e prerogative 80

    Art. 88 Rapporti con il consiglio e con la

    cittadinanza 82

    Art. 89 Indennità del difensore civico 83

    CAPO III

    STATUTO, REGOLAMENTI E ORDINANZE

    Art. 90 Statuto 83

    Art. 91 Regolamenti 83

    Art. 92 Adeguamento delle fonti normative comunali

    a leggi sopravvenute 84

    Art. 93 Ordinanze 84

    Art. 94 Revisione dello Statuto 85

    Art. 95 Norme transitorie e finali 85