STATUTO DEL COMUNE DI BOVINO (FG)
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Il Comune di Bovino
1. Il Comune di Bovino é un ente locale autonomo il quale ha la rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e dellordinamento generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Articolo 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, culturali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune é costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) - il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
b) - la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) - la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita e per migliorare l'affluenza turistica, anche mediante l'attività delle organizzazioni di volontariato e di un sistema integrato di sicurezza sociale;
d) la promozione di una cultura di pace, cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
Articolo 3
Programma e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Puglia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Articolo 4
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune di Bovino fa parte del Subappennino Dauno Meridionale.
2. Confina con i comuni di Panni, Deliceto, Orsara, Troia, Castelluccio dei Sauri e si stende per Km q. 84.160
3. Di esso fa parte la frazione storica denominata Ponte Bovino e la frazione agricola denominata Radogna.
4. Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato nel Comune di Bovino che é il capoluogo.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Articolo 5
Albo pretorio
1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Articolo 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storici, il cui uso è disciplinato da apposito regolamento per lutilizzo delle insegne distintive del Comune.
Articolo 7
Funzioni
1. Il Comune ha il potere e la responsabilità di operare liberamente in tutti i campi che riguardino gli interessi della comunità locale. Il Comune costituisce ordinamento politico per la generalità dei fini che persegue, sia pure nei limiti dati dal suo ambito di territorio e popolazione.
2. Con riguardo agli interessi di cui non dispone, il Comune ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli istituzionali cui é attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi. Con riguardo agli interessi di cui direttamente dispone, in conformità ai principi individuati con legge generale della Repubblica, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e di amministrazione.
Articolo 8
Funzioni nel settore organico dei servizi sociali
1. Il Comune concorre alla edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sull'esigenza e finalità di assicurare a tutti un'esistenza libera e dignitosa. Esso opera, in concreto, per l'attuazione di un efficiente servizio di protezione sociale a favore della persona e di supporto alla famiglia, anche secondo la legislazione regionale vigente, censendo le esigenze e programmando gli interventi, articolando l'assistenza sociale con particolare riferimento ai bisogni degli anziani, alla tutela dei minori, degli inabili, invalidi ed handicappati, dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli ex-detenuti, dei non abbienti e degli emarginati in genere.
2. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, autonomamente adotta ogni misura di politica sociale idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione e la legislazione italiana riconoscono ed affidano alla famiglia.
3. Il Comune provvede ad organizzare ed erogare i servizi personali concernenti l'assistenza scolastica, la realizzazione del diritto allo studio, alla istituzione di scuole materne ed all'assolvimento dei compiti in materia di istituzione fissati da leggi dello Stato.
4. Al Comune spettano, inoltre, le funzioni concernenti la prevenzione e l'assistenza sanitaria al fine della promozione, del mantenimento e del recupero dello stato di benessere fisico e psichico del cittadino, nonché l'igiene pubblica e l'assistenza veterinaria.
5. Il Comune persegue, attraverso la promozione di azioni positive, la piena realizzazione dei principi di parità giuridica, economica e sociale della donna e di pari opportunità tra i sessi.
Articolo 9
Consulta comunale degli anziani
1. Il Comune, nell'intento di attuare una politica sociale più attenta ai problemi e alle esigenze dei cittadini, che favorisca una svolta reale nel rapporto tra società civile e anziani, ritiene necessario promuovere la diffusione di una nuova cultura dei "problemi della terza età" e si impegna a garantire alle persone anziane una assistenza fisica, economica, sociale e culturale, favorendo altresì ogni iniziativa che tenda a migliorare la qualità della vita.
2. Nella scelta e nella promozione dei servizi socio- assistenziali e culturali, il Comune si avvarrà della collaborazione diretta degli stessi anziani e delle loro associazioni sindacali che potranno fornire utili indicazioni e proporre mirate soluzioni dei loro problemi.
3. Il Comune si impegna a costituire una CONSULTA DEGLI ANZIANI secondo le norme che saranno indicate in apposito regolamento nel quale saranno esplicitati anche i compiti e le funzioni.
Articolo 10
Settore organico dell'assetto ed utilizzazione del territorio
1. Il Comune provvede alla pianificazione urbanistica, alla gestione del territorio comunale e alla disciplina edilizia.
2. Riconosce nel nucleo antico di Bovino la matrice dell'identità storica del paese, impegnandosi ad assicurare il recupero e la valorizzazione di tutti i suoi aspetti tradizionali: sociale, religioso, economico, architettonico e artistico.
3. Il Comune promuove un organico assetto del territorio comunale, assecondandone le specificità peculiari e le vocazioni naturali, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, industriali, artigianali e commerciali, delle infrastrutture sociali, delle opere di preminente interesse pubblico.
4. Promuove lo sviluppo dell'edilizia cooperativa, acquisisce le aree e localizza interventi di edilizia residenziale pubblica assegnando alloggi ed attua una politica di conservazione e recupero, laddove possibile, del patrimonio edilizio pubblico e privato, al fine di assicurare il diritto all'abitazione a tutti i cittadini.
5. Realizza strutture, opere pubbliche ed interventi infrastrutturali, conformemente ai piani urbanistici distribuendole, in maniera equa e razionale, in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche del territorio comunale in tutte le sue articolazioni, centrali, periferiche e rurali.
6. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dalla pianificazione urbanistica ed in particolare dai programmi pluriennali di attuazione.
7. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, secondo le vigenti leggi in materia di protezione civile.
8. Provvede all'edilizia scolastica ed ai relativi servizi di gestione.
9. Disciplina la circolazione e la segnaletica inerenti alla viabilità comunale.
10. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza sugli interventi pubblici e privati di trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale e ne sanziona le violazioni, con gli appositi strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali, salvo quanto riservato dalla legge alla competenza di altri organi.
11. Incoraggia, con opportuni strumenti, lo sviluppo agricolo delle zone montane per frenare il fenomeno dell'abbandono e favorisce l'incremento delle potenzialità agricole nella fascia collinare e pianeggiante del suo territorio.
Articolo 11
Ordinamento ed organizzazione amministrativa
1. Nell'ordinamento dei propri uffici e servizi il Comune, si ispira ai criteri dell'autonomia, della funzionalità, della semplicità ed economicità di gestione ed ai parametri della professionalità e responsabilità, anche in relazione ai canoni costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione.
2. L'organizzazione amministrativa del Comune, ai fini della trasparenza, della efficienza della gestione e della correttezza amministrativa, é fondata sul principio della separazione dei compiti, secondo cui le responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica sono attribuite al Segretario Comunale e ai responsabili dei settori, mentre i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi elettivi, secondo le loro specifiche attribuzioni.
3. La struttura amministrativa dell'Ente é rapportata all'esercizio delle funzioni ed é organizzata per aree vaste di competenza, per settori funzionali tendenzialmente omogenei, al fine di assolvere, in maniera organica e programmata, i compiti istituzionali, erogare i servizi a favore dei cittadini e snellire le procedure amministrative.
4. L'attività amministrativa del Comune, secondo i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, é retta da criteri di partecipazione al procedimento, di determinazione del responsabile dello stesso e di definizione del suo termine, di motivazione del provvedimento e di semplificazione dell'azione amministrativa.
5. L'attività di coordinamento e direzione dell'azione amministrativa comunale deve essere periodicamente verificata in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi dell'Ente.
Articolo 12
Funzioni di polizia amministrativa
1. Spettano al Comune, le funzioni di polizia amministrativa accessorie o complementari alle funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto e ripartite per settori organici.
Articolo 13
Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale
1. Il Comune, nei limiti delle sue competenze, adotta ogni misura atta a proteggere la natura, a tutelare e valorizzare il verde, a conservare e difendere l'ambiente comunale contro ogni forma di degrado, attuando piani, servizi ed infrastrutture per la difesa del suolo e del sottosuolo per la tutela idrogeologica e per rilevare ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, del terreno e delle acque.
2. Il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri livelli istituzionali, il diritto alla salute, con particolare riferimento al momento della prevenzione; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della terza età.
3. Tutela il patrimonio storico, librario, artistico, architettonico, monumentale ed archeologico del Comune di Bovino.
4. Il Comune in attuazione di precise norme di legge, organizza la corretta gestione degli archivi storici, di deposito e correnti per non far disperdere il grande patrimonio storico che esso conserva e per garantire ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Individua nell'ambito della dotazione organica del personale le figure professionali idonee e destina all'archivio idonei locali e adeguate attrezzature.
5. Considera la biblioteca, il museo civico e l'archivio storico le strutture fondamentali attraverso le quali soddisfa il bisogno culturale della collettività; ne assicura l'autonomia e la gestione attraverso apposita commissione.
Articolo 14
Condizione Civile
1. Al fine di migliorare la qualità della vita e di elevare la condizione civile della comunità, il Comune promuove lo sviluppo della cultura nelle sue espressioni e tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, promuovendo l'aggregazione e l'associazionismo giovanile mediante la costituzione di consulta.
3. Il Comune riconosce nelle attività teatrali, di spettacolo e di prosa, cinematografiche e musicali, nella pratica sportiva, nell'impiego del tempo libero, nelle attività ricreative e di animazione in genere, momenti essenziali della formazione ed esplicazione della persona umana, anche in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari. A tal fine promuove ed organizza iniziative idonee, garantendone il godimento da parte della collettività.
4. Per il raggiungimento di tali finalità, inoltre, il Comune favorisce l'istituzione di enti, centri, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, provvede ai musei ed alle biblioteche comunali promuovendo la creazione di idonei servizi ed impianti, articolati sul territorio comunale, di cui assicura l'accesso e la fruizione, secondo modalità disciplinate dagli appositi regolamenti, agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n.267/2000.
5. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale ed artistico, incentivandone l'attività e favorendo l'associazionismo.
6. Incentiva le attività finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura e del commercio dei suoi prodotti, promuovendo lo sviluppo economico ed offrendo ai giovani idonee opportunità lavorative.
Articolo 15
Principio della Programmazione
1. Il Comune, in armonia con l'azione degli enti esponenziali delle comunità vicine, realizza le proprie finalità adottando la politica e gli strumenti della programmazione come metodo ordinatore della propria attività amministrativa.
2. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione secondo programmi, in armonia degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale ed in modo coordinato con i livelli superiori di governo, garantendo così la utilizzazione ottimale delle proprie risorse.
3. Il Comune partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani, programmi e degli altri provvedimenti regionali, conformandosi poi ad essi nella propria programmazione socio-economica e pianificazione territoriale.
Articolo 16
Principio della partecipazione, della informazione e dell'accesso
1. Il Comune individua nella effettiva partecipazione singola ed associata di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente il momento qualificante della propria autonomia, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.
2. Il Comune valorizza e promuove la partecipazione popolare alle scelte di politica amministrativa concretamente, attraverso appositi istituti quali le libere forme associative, gli organismi di partecipazione, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, le istanze, petizioni e proposte, la consultazione, l'azione popolare, l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie degli stessi. Gli atti amministrativi del Comune sono pubblici e devono essere motivati.
3. Il Comune si conforma al principio di pubblicità in ogni fase del procedimento, salvo le deroghe previste e disciplinate da regolamento per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento della amministrazione.
Articolo 17
Principio della cooperazione con altri Enti Locali
1. Il Comune, nell'ambito di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, attua idonee forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati ed in particolare con altri Comuni e con la Provincia, attraverso istituti quali convenzioni, consorzi ed accordi di programma, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per definire ed attuare, in maniera integrata con altri soggetti pubblici, opere, interventi o programmi di interventi.
Articolo 18
Principi dell'attività degli Enti locali
1. Nello svolgimento della propria attività il Comune determina liberamente i contenuti degli atti da adottare, osservando, per quanto concerne i provvedimenti di carattere imperativo, esclusivamente le norme poste in modo esplicito dalla legge e dai regolamenti.
2. Eccettuati i casi per i quali la legge ed i regolamenti richiedono l'osservanza di limiti o prescrizioni particolari, gli atti del Comune sono adottati secondo il principio della libertà delle forme, purché non siano pregiudicate, anche nel momento di formazione dell'atto, la ragionevolezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e siano salvaguardati gli interessi pubblici che debbano essere tenuti presenti nel caso concreto.
3. L'azione amministrativa degli organi comunali é informata al principio dell'affidamento nei rapporti coi terzi.
4. L'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento amministrativo se per non straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Articolo 19
Esercizio dei servizi pubblici locali
1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità locale.
2. Il Comune, per la gestione dei servizi che per le loro dimensioni e caratteristiche non possono essere esercitati in economia, può provvedere mediante:
-la costituzione di aziende speciali anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
-a mezzo di consorzi o di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione associata e consortile del servizio;
-la partecipazione o la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a capitale pubblico maggioritario o non, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio;
-la concessione a terzi, per particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
-apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Articolo 20
Organi
1. Il Comune esercita le sue funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco, e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Articolo 21
Consiglio comunale
Articolo 22
Competenze ed attribuzioni
1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il regolamento, approvato a maggioranza assoluta, prevede in particolare le modalità per la convocazione, quelle per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute. Nel medesimo regolamento sono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento, per quello dei gruppi consiliari, nonché la gestione delle risorse attribuite. Il regolamento di funzionamento del Consiglio prevede forme e modi idonei di coinvolgimento dei gruppi politici di minoranza rappresentati in Consiglio.
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale e della Comunità Montana.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
Con cadenza semestrale il Consiglio comunale delibera, in sessione straordinaria, in ordine alladeguamento e alla verifica dellattuazione delle suddette linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori.
Partecipa inoltre all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle suddette linee programmatiche da parte di Sindaco e assessori. A termine del mandato, il sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche, sottoponendolo allapprovazione dello stesso organo consiliare.
8. Il Consiglio comunale adotta e modifica con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati i regolamenti previsti dalle leggi e dal presente Statuto.
Articolo 23
Sedute e convocazione
Articolo 23/bis
Presidenza del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza é assunta dal Vice-sindaco, consigliere comunale, e, ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori, consiglieri comunali, secondo l'ordine di elencazione riportato nel provvedimento di nomina sindacale dei componenti della Giunta. In caso di assenza od impedimento degli assessori, dal consigliere anziano.
Articolo 24
Commissioni
1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni permanenti, temporanee e speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.
2. Il regolamento del Consiglio disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
Articolo 25
Attribuzioni delle commissioni
1. Compito delle commissioni é l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
2. La nomina del presidente della commissione é riservata al consiglio comunale.
3. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita ad un componente dei gruppi di minoranza come scaturiti dalle elezioni amministrative.
4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.
Articolo 26
I Consiglieri Comunali
1. Il sistema di elezione, la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla Legge.
2. I Consiglieri assumono le proprie funzioni ed acquistano i poteri inerenti alla carica all'atto della proclamazione, in caso di rinnovo del Consiglio, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Ciascun consigliere rappresenta il territorio e la popolazione dell'intero Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
4. I Consiglieri Comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Le aspettative, i permessi, le indennità ed i rimborsi spese sono fissati dalla Legge. La loro condizione e posizione giuridica è oggetto di riserva di legge statale.
5. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Articolo 27
Prerogative e diritti del Consigliere
3. I Consiglieri sono tenuti al segreto dUfficio, nei casi espressamente determinati dalla Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
Articolo 28
Doveri del Consigliere
1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
Articolo 29
Dimissioni del Consigliere
1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere indirizzate al Consiglio e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci sin dal momento della presentazione.
Articolo 30
Consigliere anziano
1. E' definito Consigliere anziano il Consigliere Comunale che nellelezione a tale carica ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 81/93; in caso di parità di voti é definito tale il più anziano di età.
Articolo 31
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al sindaco e al Segretario Comunale, unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, anche componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Articolo 32
Giunta comunale
6. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
Articolo 33
Competenze della Giunta
Articolo 34
Esercizio delle funzioni
Articolo 35
Cessazione dalla carica di assessore
Articolo 36
Deliberazioni degli organi collegiali
Articolo 37
Astensione
1. I consiglieri e gli assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti, contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi a medesimi. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
3. L'obbligo di astensione a carico degli amministratori non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al IV grado. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui sopra sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti dello strumento urbanistico che hanno costituito oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.
Articolo 38
Sindaco
1. Il Sindaco é il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
Articolo 39
Attribuzioni di amministrazione
Articolo 40
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza:
a)-acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)-promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c)-compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d)-può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e)-promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Articolo 41
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)-stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta é formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
b)-esercita i poteri di polizia nella adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione comunale dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c)-propone argomenti da trattare e dispone possibilmente con atto formale la convocazione della giunta e la presiede;
d)-riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.
Articolo 42
Vicesindaco
Articolo 43
Delegati del Sindaco
Articolo 44
Segretario Comunale
Articolo 45
Attribuzioni
1. In particolare il segretario :
a)-partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)-pone in essere ogni iniziativa diretta ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti nonché le informazioni sullattività dellente;
c)-può adottare e sottoscrivere tutti gli atti non riservati espressamente agli organi di governo dellente, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei settori;
d)-verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
e)-verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad esso preposto;
f)-può rogare tutti i contratti in cui lente è parte e autentica le scritture private ed atti unilaterali nellinteresse dellente.
Articolo 46
Attribuzioni consultive
1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.
Articolo 47
Vicesegretario
Articolo 48
Attribuzioni dei responsabili dei settori
1. La disciplina delle funzioni e dei compiti, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, proposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei settori comunali forma oggetto dell'autonomia normativa dell'ente, la quale si esplica attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi formulato in base a criteri di autonomia, funzionalità e economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La normativa regolamentare dovrà uniformarsi, inoltre, al principio della distinzione tra funzione politica e direttiva e dell'autonomia tra gestione politica e compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e gestione tecnico-amministrativa che, invece, appartiene agli organi burocratici e, in particolare, ai responsabili dei settori.
3. I responsabili dei settori, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, contabile, di decisione e di direzione, secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti e dalla legge.
4. I responsabili dei settori rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono proposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
5. I responsabili dei settori esprimono i pareri sulle proposte di deliberazioni ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.n.267/2000.
6. Spettano ai responsabili dei settori tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che le leggi ed il presente Statuto non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono, inoltre, ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici dell'ente.
7. Fatta salva lapplicazione dellart.97 comma 4 lett. d del decreto legislativo n.267/2000, possono essere attribuiti ai responsabili dei settori, con provvedimento motivato del Sindaco, tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi di governo del Comune.
CAPO II
UFFICI
Articolo 49
Principi strutturali ed organizzativi
1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)-organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b)-analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)-individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)-superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
e)-possibilità di consentire apporti specialistici esterni.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Articolo 50
Struttura
1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, é articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Articolo 51
Personale
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. Riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo consultazioni con i sindacati che, in base agli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata, in particolare con riferimento alle scelte fondamentali che attengono allorganizzazione del lavoro nellente.
TITOLO III
SERVIZI
Articolo 52
Forme di gestione
1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione di criteri di economicità e di efficienza.
3. Nell'organizzazione dei servizi ed in merito al controllo della loro efficienza ed efficacia devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
Articolo 53
Gestione in economia
1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Articolo 54
Azienda speciale
1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Articolo 55
Istituzione
1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di servizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio del preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
Articolo 56
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
Articolo 57
Il presidente
1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Articolo 58
Il direttore
1. Il direttore dell'istituzione é nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, é il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Articolo 59
Nomina e revoca
1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Articolo 60
Società a prevalente capitale locale
1. Negli statuti di società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
Articolo 61
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA
Articolo 62
Ordinamento
Articolo 63
Attività finanziaria del Comune
4.La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, lorgano competente a rispondere allistituto dellinterpello è individuato nel responsabile del settore economico-finanziario.
5.Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Articolo 64
Amministrazione dei beni comunali
Articolo 65
Bilancio comunale
Articolo 66
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Articolo 67
Attività contrattuale
Articolo 68
Revisore dei conti
1. Il consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6.Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Articolo 69
Tesoreria
b)la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità;
c)il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
Articolo 70
Controllo economico della gestione
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E
FORME ASSOCIATIVE
Capo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Articolo 71
Organizzazione sovracomunale
1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana e la Provincia, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
Articolo 72
Municipio
1. Il Municipio di Bovino é l'organismo di decentramento al quale la legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni conferite.
Capo II
FORME COLLABORATIVE
Articolo 73
Principio di cooperazione
1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Articolo 74
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune.
Articolo 75
Consorzi
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costruzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
5. I rappresentanti del Comune in seno ai consorzi hanno l'obbligo di relazionare al consiglio comunale almeno una volta all'anno.
Articolo 76
Accordi di programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione per l'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a)-determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b)-individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
c)-assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Articolo 77
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Il Comune assume come momento fondamentale della propria azione amministrativa la pubblicità dei suoi atti.
6. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Articolo 78
Il procedimento amministrativo
1. Con apposito regolamento il consiglio comunale disciplina sia il procedimento mediante il quale si formano e vengono posti in essere gli atti e negozi giuridici nei quali si esprime normalmente l'attività amministrativa dell'ente, sia i procedimenti speciali per materie particolari.
2. Le norme regolamentari si informano fondamentalmente ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia quali si desumono, in particolare, dalle disposizioni contenute nella legge n.142 dell'8 giugno 1990, n.241 del 7 agosto 1990 oltre che da quelle della legge n. 15/1968, e, cioè, i principi del provvedimento conclusivo espresso, e con termine definito, dell'obbligo di motivazione, del responsabile del procedimento, della economia dell'azione amministrativa e i principi, già richiamati nel presente Statuto, della partecipazione al procedimento e del diritto di accesso, oltre al più generale principio della massima pubblicità dell'azione amministrativa.
3. Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi collettivi o diffusi di cittadini, singoli o associati in libere forme associative o organismi di partecipazione, prevede l'intervento partecipativo degli interessati alla loro formazione, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento, anche al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità degli atti amministrativi nell'interesse del Comune e degli stessi destinatari. Tale intervento avviene attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte, con valutazioni, deduzioni, considerazioni e proposte che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, sempre che siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità. L'informazione é, comunque, d'obbligo in materia di piani urbanistici, opere pubbliche, piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opere di pubblico interesse.
Articolo 79
Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte
1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare.
3. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini, esso sarà adottato previo dibattito in apposita assemblea dei cittadini.
4. Le suddette istanze, interrogazioni, petizioni e proposte dovranno essere esaminate dall'organo competente entro il termine perentorio di giorni trenta dalla presentazione.
Articolo 80
Associazionismo e partecipazione
1. Il Comune valorizza, con concreti ausili organizzativi, strutturali e finanziari, le libere forme associative e ogni forma di aggregazione sociale, di gruppo, di comunità intermedia, con o senza personalità giuridica, privilegiando, fra le altre, le organizzazioni di volontariato e le associazioni locali che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, culturali, religiose, sportive di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico locali.
2. La valorizzazione delle libere forme associative può concretamente avvenire mediante idonee forme di incentivazione quali la concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o beni di proprietà comunale. In ogni caso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici é subordinata all'adozione di apposito regolamento. E' garantito alle predette forme associative il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali. Il Comune riconosce alle libere forme associative un significativo ruolo di interlocutori dell'amministrazione locale, mediante la previsione di una funzione propositiva e consultiva. Il Comune registra in un apposito albo, previa istanza degli interessati, corredata da idonea documentazione attestante la reale base associativa, bilancio consuntivo e relazione delle attività già svolte, e per fini di cui ai precedenti commi, le libere forme associative che operano sul territorio comunale.
Articolo 81
Referendum
1. Sono previsti referenda consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referenda: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
b) il consiglio comunale;
Articolo 82
Effetti del referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Non si procede a detto adempimento se non ha partecipato alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Articolo 83
Diritti di accesso
Articolo 84
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. Laffissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il Comune promuove assemblee di cittadini su scelte fondamentali quali gli accordi di programma, riorganizzazione dei servizi, illustrazione annuale dei bilanci di previsione e consuntivi e questioni ambientali.
Capo I-A
IL GOVERNO DEI GIOVANI
Articolo 84/1
Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Sindaco dei Giovani e della Giunta dei Giovani
Articolo 84/2
Il Consiglio Comunale dei Giovani
Art. 84/3
Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani
4. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani, sia per le spese correnti, sia per gli investimenti.
5. Le sedute del Consiglio Comunale dei Giovani, che si tengono nellaula consiliare del Comune, sono pubbliche ed esso è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
6. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo 84/4
Il Sindaco dei Giovani
Articolo 84/5
Competenze del Sindaco dei Giovani
Articolo 84/6
La Giunta Comunale dei Giovani
Articolo 84/7
Competenze della Giunta Comunale dei Giovani
Capo II
DIFENSORE CIVICO
Articolo 85
Nomina
1. Il difensore civico é nominato dal consiglio a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della giunta. L'elezione avviene previa designazione di una rosa di candidati espressa dall'assemblea di cittadini.
2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
Articolo 86
Incompatibilità e decadenza
1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
a)-chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)-i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e dei consorzi tra i Comuni, i membri del comitato regionale di controllo;
c)-i ministri di culto;
d)-gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e)-chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
f)-chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune
g)-chi fa parte di organismi di partiti politici e di organizzazioni sindacali.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza é pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati per grave inadempienza ai doveri dell'ufficio.
4. In caso di decadenza, dimissioni, incompatibilità il difensore civico viene sostituito osservando le norme stabilite per la sua elezione.
Articolo 87
Mezzi e prerogative
1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definitivi; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze riscontrati.
6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco é comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
7. Tutti i responsabili di settore sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico;
8. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allart. 127, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, secondo le modalità previste dallart. 127 comma 2° del medesimo d.lgs. n.267/2000.
Articolo 88
Rapporti con il consiglio e con la cittadinanza
1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene presentata dal difensore civico in assemblea pubblica e discussa dal Consiglio nella convocazione del mese di marzo di ciascun anno.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
Articolo 89
Indennità del difensore civico
Capo III
STATUTO, REGOLAMENTI E ORDINANZE
Articolo 90
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'organizzazione dellente, nellambito dei principi fissati dal d.lgs. n. 267/2000. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Articolo 91
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti in tutte le materie di propria competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione di adozione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione é divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Articolo 92
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Articolo 93
Ordinanze
1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione delle norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
Articolo 94
Revisione dello Statuto
1. Le deliberazioni di revisione o modifica dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art.6 comma 4° del d.lgs. n. 267/2000.
Articolo 95
Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allAlbo pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
INDICE
Art. 1 Il Comune di Bovino 1
Art. 2 Finalità 1
Art. 3 Programma e forme di cooperazione 2
Art. 4 Territorio e sede comunale 3
Art. 5 Albo Pretorio 3
Art. 6 Stemma e gonfalone 4
Art. 7 Funzioni 4
Art. 8 Funzioni nel settore organico dei servizi
Art. 9 Consulta comunale degli anziani 7
Art. 10 Settore organico dellassetto ed utilizzazione
del territorio 8
Art. 11 Ordinamento ed organizzazione amministrativa 10
Art. 12 Funzioni di Polizia amministrativa 11
Art. 13 Tutela dellambiente e del patrimonio
culturale 11
Art. 14 Condizione civile 13
Art. 15 Principio della programmazione 14
Art. 16 Principio della partecipazione, della infor=
mazione e dellaccesso 15
Art. 17 Principio della cooperazione con altri Enti
Locali 16
Art. 18 Principi dellattività degli Enti Locali 16
Art. 19 Esercizio dei servi pubblici locali 17
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I ORGANI ELETTIVI
Art. 20 Organi 18
Art. 21 Consiglio Comunale 19
Art. 22 Competenze ed attribuzioni 19
Art. 23 Sedute e convocazioni 21
Art.23bis Presidenza del Consiglio Comunale 22
Art. 24 Commissioni 22
Art. 25 Attribuzioni delle Commissioni 23
Art. 26 I Consiglieri Comunali 23
Art. 27 Prerogative e diritti del Consigliere 24
Art. 28 Doveri del Consigliere 25
Art. 29 Dimissioni del Consigliere 26
Art. 30 Consigliere anziano 26
Art. 31 Gruppi consiliari 27
Art. 32 Giunta Comunale 27
Art. 33 Competenze della Giunta 28
Art. 34 Esercizio delle funzioni 30
Art. 35 Cessazione dalla carica di assessore 31
Art. 36 Deliberazioni degli organi collegiali 31
Art. 37 Astensione 33
Art. 38 Sindaco 34
Art. 39 Attribuzioni di amministrazione 35
Art. 40 Attribuzioni di vigilanza 38
Art. 41 Attribuzione di organizzazione 39
Art. 42 Vicesindaco 39
Art. 43 Delegati del Sindaco 40
Art. 44 Segretario Comunale 41
Art. 45 Attribuzioni 42
Art. 46 Attribuzioni consultive 42
Art. 47 Vicesegretario 43
Art. 48 Attribuzioni dei responsabili dei settori 43
CAPO II
U F F I C I
Art. 49 Principi strutturali ed organizzativi 45
Art. 50 Struttura 46
Art. 51 Personale 46
TITOLO III
S E R V I Z I
Art. 52 Forme di gestione 47
Art. 53 Gestione in economia 48
Art. 54 Azienda speciale 48
Art. 55 Istituzione 49
Art. 56 Il consiglio di amministrazione 50
Art. 57 Il presidente 51
Art. 58 Il direttore 51
Art. 59 Nomina e revoca 51
Art. 60 Società a prevalente capitale locale 52
Art. 61 Gestione associata dei servizi e delle
TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 62 Ordinamento 52
Art. 63 Attività finanziaria del Comune 53
Art. 64 Amministrazione dei beni comunali 54
Art. 65 Bilancio comunale 55
Art. 66 Rendiconto della gestione 55
Art. 67 Attività contrattuale 56
Art. 68 Revisore del conto 57
Art. 69 Tesoreria 58
Art. 70 Controllo economico della gestione 58
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 71 Organizzazione sovracomunale 59
Art. 72 Municipio 59
CAPO II
FORME COLLABORATIVE
Art. 73 Principio di cooperazione 60
Art. 74 Convenzioni 60
Art. 75 Consorzi 61
Art. 76 Accordi di programma 62
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
Art. 77 Partecipazione 63
Art. 78 Il procedimento amministrativo 63
Art. 79 Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte 65
Art. 80 Associazionismo e partecipazione 66
Art. 81 Referendum 67
Art. 82 Effetti del referendum 68
Art. 83 Diritti di accesso 69
Art. 84 Diritto di informazione 70
CAPO I A
IL GOVERNO DEI GIOVANI
Art.84/1 Istituzione del Consiglio Comunale dei
Giovani, del Sindaco e della Giunta dei
Giovani 71
Art.84/2 Il Consiglio Comunale dei Giovani 71
Art.84/3 Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani 72
Art.84/4 Il Sindaco dei Giovani 74
Art.84/5 Competenze del Sindaco dei Giovani 75
Art.84/6 La Giunta Comunale dei Giovani 76
Art.84/7 Competenze della Giunta Comunale dei Giovani 77
CAPO II
DIFENSORE CIVICO
Art. 85 Nomina 78
Art. 86 Incompatibilità e decadenze 79
Art. 87 Mezzi e prerogative 80
Art. 88 Rapporti con il consiglio e con la
cittadinanza 82
Art. 89 Indennità del difensore civico 83
CAPO III
STATUTO, REGOLAMENTI E ORDINANZE
Art. 90 Statuto 83
Art. 91 Regolamenti 83
Art. 92 Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute 84
Art. 93 Ordinanze 84
Art. 94 Revisione dello Statuto 85
Art. 95 Norme transitorie e finali 85